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Gentile Viaggiatore,

in relazione alla Sua proposta, siamo ad informarLa che ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo, comma 1 (rispettivamente alle lett. a), b), c) e f)): per "servizio turistico” si intende: 1) il trasporto di passeggeri; 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi  di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli  a  motore  ai  sensi  del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo  16  gennaio 2013, n. 2; 4) qualunque altro servizio turistico  che  non  costituisce  parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo; per “servizio turistico integrativo” si intende: servizi accessori  quali,  tra gli  altri,  il  trasporto  del  bagaglio  fornito  nell'ambito   del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento  nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto  passeggeri  su  brevi distanze in occasione di visite guidate o  i  trasferimenti  tra  una struttura ricettiva e  una  stazione  di  viaggio  con  altri  mezzi; l'organizzazione di  attività  di  intrattenimento  o  sportive;  la fornitura di pasti, di  bevande  e  la  pulizia  forniti  nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di  biciclette,  sci  e  altre  dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine,  spiagge,  palestre,  saune,  centri  benessere  o  termali, incluso  per  i  clienti  dell'albergo;  qualunque   altro   servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; per "pacchetto" si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione,  prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche  se  conclusi  con  contratti  distinti  con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e  selezionati  prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti,  venduti  o  fatturati  a  un  prezzo  forfettario  o globale;  2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione  "pacchetto"  o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione  di  un  contratto  con  cui  il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi  diversi  di  servizi  turistici,  oppure  acquistati  presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il  nome  del  viaggiatore,  gli  estremi  del pagamento e l'indirizzo di  posta  elettronica  siano  trasmessi  dal professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno  o  più professionisti e  il  contratto  con  quest'ultimo  o  questi  ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24  ore  dopo  la  conferma della prenotazione del primo servizio turistico; per "servizio turistico collegato" si intende: almeno  due  tipi  diversi  di servizi turistici acquistati ai fini dello  stesso  viaggio  o  della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che  comportano la conclusione di contratti  distinti  con  i  singoli  fornitori  di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di  ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio  turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore  dalla  conferma  della  prenotazione  del  primo  servizio turistico.

La informiamo altresì che ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo: (i) non è un pacchetto  turistico  una  combinazione  di  servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi  turistici  di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con  uno  o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero  4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari  o  superiore al  25  per  cento  del  valore  della  combinazione   e   non   sono pubblicizzati, ne' rappresentano altrimenti  un  elemento  essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e  acquistati  solo  dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma  1,lettera a), numeri 1), 2) o 3);  (ii) Non costituisce un servizio turistico  collegato  l'acquisto  di uno dei tipi di servizi turistici di cui  al  comma  1,  lettera  a), numeri 1), 2) o 3), con uno o piu' dei servizi turistici  di  cui  al comma 1,  lettera  a),  numero  4),  se  questi  ultimi  servizi  non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al  25  per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati  come un  elemento  essenziale  del  viaggio  o  della  vacanza  e  non  ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

 

Ciò premesso,

 

ALLEGATO B

Conformemente all’ art. 49 del Codice del Turismo, La informiamo che se dopo aver selezionato e pagato un  servizio  turistico, prenota servizi turistici aggiuntivi per il  Suo  viaggio  o  la Sua vacanza tramite la nostra società Wonderland Viaggi (Your Dreams Come True Viaggi di Nicola Renoffio),  NON  beneficerà  dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della  direttiva  (UE) 2015/2302. Pertanto, la nostra società Wonderland Viaggi,   non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici.  In caso di problemi La preghiamo di contattare il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenota servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società Wonderland Viaggi, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso, come previsto dal diritto dell'UE, Wonderland Viaggi dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa nostra insolvenza. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Nello specifico, Wonderland Viaggi La informa di aver sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa, Polizza numero 6006001892/U Filo Diretto Protection, Sede legale in Borgaro Torinese 10071 (TO), Via Lanzo 29, Tel 039 9890001, Fax 039 9890894, PEC nobisassicurazioni@pec.it.

 La informiamo inoltre che i viaggiatori possono contattare tale assicurazione o, se del caso, l'autorità competente qualora i servizi turistici siano negati a causa della nostra insolvenza.  Specifichiamo che tale protezione per il caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da Wonderland Viaggi, che possano essere eseguiti nonostante il caso di nostra insolvenza.

 

La direttiva (UE) 2015/2302, recepita con Decreto Legislativo 28 maggio 2018, 62 è disponibile sul sito web www.garanziaviaggi.it

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